Diritto alla disconnessione del lavoratore in smartworking: novità in arrivo
Diritto alla disconnessione per chi è in smartworking: in discussione alla Camera il 19 aprile 2021 il disegno di legge di conversione con modificazioni del DL 13 marzo 2021 n. 30 che lo prevede. Novità in arrivo anche per i lavoratori, con figli in DAD o in quarantena, che svolgono la loro attività in modalità agile.
Il diritto alla disconnessione del lavoratore in smartworking potrebbe diventare legge: il disegno di conversione del DL n. 30 del DL 13 marzo 2021, in discussione in Aula alla Camera il 19 aprile 2021, lo prevede espressamente.
Per la prima volta nell’ordinamento italiano, si riconoscerebbe al dipendente che lavora in modalità agile il diritto di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità fissati in precedenza.
Questa è una tra le principali novità contenute nel nuovo testo del decreto, così come modificato dagli emendamenti approvati nelle Commissioni Lavoro e Affari Sociali in sede referente la settimana scorsa.
L’iter, dopo la successiva approvazione del Senato, dovrebbe concludersi entro il 12 maggio 2021.
Diritto alla disconnessione del lavoratore in smartworking: novità in arrivo
Al netto di imprevedibili colpi di scena, presto una norma di legge potrebbe garantire al lavoratore che svolge la propria attività in modalità agile il diritto di disconnettersi da tutti gli strumenti digitali atti allo scopo quando non sia in orario di lavoro. “Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati”.
Questo è quanto prevede il disegno di legge di conversione che, all’articolo 2 del DL n. 30, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, aggiunge il comma 1-ter.
Peraltro, l’esercizio del diritto alla disconnessione, secondo la norma in fase di approvazione, risulta indispensabile per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, e il suo esercizio, in quanto libero, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Già all’inizio di quest’anno, più precisamente il 21 gennaio 2021, il Parlamento europeo aveva approvato la Risoluzione UE per raccomandare agli Stati membri il riconoscimento di questo diritto come fondamentale, con una proposta di direttiva.
Il legislatore italiano, pertanto, sembra voler conformarsi ai principi comunitari con il progetto di legge che, una volta discusso dall’Assemblea, dovrà passare al Senato per l’approvazione definitiva.
Smartworking del genitore con figlio minore di 16 anni: escluso il requisito della convivenza
A maggior tutela dei lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena, le due Commissioni della Camera hanno voluto allargare ulteriormente le maglie sui requisiti di accesso al lavoro agile, oltre ad attuare le raccomandazioni comunitarie a garanzia del diritto alla disconnessione.
L’articolo 2 del DL, infatti, così come riformulato in sede di conversione, riconosce fino al 30 giugno 2021 la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smartworking al lavoratore dipendente, genitore di figlio minore di 16 anni e in alternativa all’altro genitore, anche se non convivente. Una condizione, quella della convivenza, che è stata “depennata” dal decreto per permettere, come anticipato, un più largo impiego della misura.
Viceversa, restano confermate, seppur con qualche precisazione, le regole che individuano il lasso di tempo per cui il lavoratore può chiedere di lavorare da casa. In particolare, i periodi devono corrispondere in tutto o in parte alla durata:
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- della sospensione dell’attività “educativa” in presenza del figlio. Una nuova fattispecie introdotta ex novo dalle Commissioni.
Si ricorda che, a norma del DL oggetto di conversione, il genitore di un figlio minore di 16 anni può chiedere un congedo straordinario per i periodi sopracitati, quando la natura dell’attività lavorativa non permette l’uso dello smartworking.
E, ancora, in caso di figli minori di 14 anni o disabili gravi, al lavoratore dipendente del settore privato viene accordato, in aggiunta, un indennizzo per tutto il periodo in questione pari al 50 per cento della retribuzione.
La procedura INPS per fare richiesta, si rammenta, è ancora in fase di aggiornamento ma è comunque possibile presentare apposita istanza al datore di lavoro per poi regolarizzarla in seguito. (fonte: informazionefiscale.it)
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