Gratuito patrocinio 2021, sale il limite di reddito: cos’è e chi ne ha diritto
Gratuito patrocinio 2021: cos’è e chi può accedere all’assistenza legale a carico dello Stato? Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021, il Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 adegua i limiti di reddito da rispettare per beneficiarne, aumentati rispetto agli importi precedenti. Tutte le istruzioni da seguire.
Gratuito patrocinio 2021: aumentano i limiti di reddito per beneficiare dell’assistenza legale gratuita a carico dello Stato.
Questo è quanto si deduce dalla lettura del Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 sull’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il nuovo limite di reddito è ora pari a 11.746,68 euro e potrà, quindi, essere ammesso al gratuito patrocinio chi ha percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a questo importo.
Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, che cos’è esattamente il gratuito patrocinio e chi sono coloro che possono fruirne.
Gratuito patrocinio 2021, sale il limite di reddito: cos’è e chi ne ha diritto
Il Decreto del 23 giugno 2020 pubblicato il 30 gennaio 2021 si riferisce al gratuito patrocinio e in particolare, all’adeguamento biennale delle soglie di reddito alle variazioni del costo della vita accertate dall’Istat (Istituto Nazionale di Statistica).
Questo particolare istituto consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a favore dei non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice e il cui reddito annuo non supera una certa soglia (ad oggi 11.746,68 euro).
La cifra corrisponde all’adeguamento biennale delle soglie di reddito alle variazioni del costo della vita accertate dall’Istat sulla base delle rilevazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ma attenzione, ci sono alcuni casi, in ambito penale, per cui tali limiti di reddito non operano ed è quindi possibile, per le vittime di determinati reati (quali, per esempio, la violenza sessuale) avere il patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002).
Possono, quindi, richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) coloro che rispettino, alternativamente, i seguenti requisiti soggettivi:
- essere cittadini italiani;
- essere stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Sono, invece, esclusi tutti coloro che hanno ricevuto una condanna definitiva per i seguenti reati:
- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tutto ciò trova fondamento nel diritto alla difesa, o al patrocinio, garantito dalla Costituzione e riconosciuto a livello internazionale.
L’art. 3 della nostra Carta Costituzionale, infatti, attribuisce a tutti i cittadini, in misura uguale, il diritto alla pari dignità sociale e, per questa ragione, assegna allo Stato il preciso compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
E ancora, l’art. 24 definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell’individuo ed afferma che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, ossia nel processo civile, penale, nonché nella mediazione civile e commerciale.
A livello internazionale sono la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 19 dicembre 1966 a garantire la difesa in giudizio di tutti.
Gratuito patrocinio 2021: qual è il reddito da considerare
Per poter beneficiare della difesa gratuita, come abbiamo visto, bisogna trovarsi, tranne in alcuni casi specifici, in una condizione di difficoltà economica alla quale deve corrispondere un reddito annuo il cui importo è inferiore e uguale ad una certo limite.
I redditi da considerare, per verificare se si rientra o meno dentro questo limite, sono tutte le tipologie di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi quali, a titolo esemplificativo, i redditi da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, di capitale o fondiari.
Sono compresi anche quelli esenti dall’Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva, che dunque sarebbero esclusi dalla base imponibile ai fini fiscali.
Rileva, fra l’altro, anche l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge ed il Reddito di cittadinanza, proprio perché viene considerata la capacità economica nel suo complesso.
Per tale ragione, nel calcolo del reddito, è generalmente ricompreso non solo quello percepito dal richiedente ma anche quello dei familiari conviventi, ipotesi esclusa nei seguenti casi specifici:
- quando la causa o il giudizio per cui si richiede la difesa riguarda diritti personalissimi, per esempio quelli attinenti al nome o alla riservatezza;
– quando la causa o il giudizio per cui si richiede la difesa riguarda diritti in conflitto con quelli degli altri membri della famiglia, ad esempio, quando consiste in un giudizio di separazione coniugale.
Gratuito patrocinio 2021: come presentare domanda di ammissione
Per richiedere il gratuito patrocinio è necessario compilare un’istanza in carta semplice reperibile presso la segreteria degli ordini degli avvocati.
Questa istanza deve contenere i seguenti elementi:
- la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
- i dati anagrafici sia del richiedente che dei componenti il nucleo familiare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- l’autocertificazione dei redditi percepiti durante l’anno precedente. Quindi, ad esempio, se si presenta la domanda nel 2021 bisogna indicare i redditi del 2020;
- l’impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito;
- qualora la causa per cui si chiede il gratuito patrocinio sia già iniziata, la data della prossima udienza, la controparte e tutti i dati relativi alla causa.;
- la firma del richiedente, autenticata dal difensore se è già stato nominato.
Una volta stilata. l’istanza va depositata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) territorialmente competente in caso di processo civile, amministrativo o tributario.
Nel termine di dieci giorni, il COA comunica l’accoglimento, l’inammissibilità o il rigetto della domanda e, nel caso, questa può essere riproposta al giudice competente per il giudizio in caso di rigetto o inammissibilità.
In ipotesi di processo penale, l’istanza di ammissione va depositata presso la cancelleria del magistrato davanti al quale pende il procedimento (ad esempio di fronte al Giudice delle Indagine Preliminari o Giudice di Prima Udienza).
Una volta ammessi al gratuito patrocinio, è possibile nominare un difensore, scegliendolo tra gli iscritti al relativo elenco.
A quel punto, sia la parcella dell’avvocato sia i costi amministrativi legati al processo, sono pagati dallo Stato e, in caso di vittoria del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, lo Stato recupera le spese addebitandole alla parte sconfitta.(fonte:informazionefiscale.it)
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