Esonero contributi INPS agricoltura e pesca: cosa prevede il decreto Ristori bis
Esonero contributi INPS agricoltura e pesca: il testo del decreto Ristori bis, pubblicato in Gazzetta ufficiale, estende al mese di dicembre 2020 la misura prevista per novembre dal primo decreto Ristori.
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Esonero contributi INPS agricoltura e pesca: il testo definitivo del decreto Ristori bis estende al mese di dicembre quanto previsto dal primo decreto Ristori per il mese di novembre.
A prevederlo è l’articolo 21 del DL 149 del 9 novembre 2020, in vigore dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I codici ATECO delle attività interessata dalla nuova misura sono contenuti nell’allegato 3.
Dalle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi alla pesca e acquacoltura: tutte le attività comprese nell’esonero dei contributi per il mese di dicembre 2020.
Esonero contributi INPS agricoltura e pesca: le attività comprese dal decreto Ristori bis
Il decreto Ristori bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020 ed in vigore dalla stessa data, prevede l’esonero dei contributi “a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” per il mese di dicembre 2020.
La nuova misura del Governo estende quanto previsto in precedenza per il mese di novembre dal primo decreto Ristori.
Per contenere gli effetti economici negativi causati dall’emergenza coronavirus, per le aziende che appartengono a tali filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, veniva già disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei datori di lavoro.
Con il nuovo decreto Ristori bis la misura è prorogata per il mese di dicembre.
Il comma 2 dell’articolo 21 del DL 149 del 2020 stabilisce che l’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
A stabilire quali sono le attività che possono beneficiare dell’agevolazione dell’ultimo intervento dell’Esecutivo è l’allegato 3 dello stesso decreto.
Dalle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi alla pesca e acquacoltura, la tabella riassuntiva riporta i codici ATECO relativi alle attività comprese nell’elenco di tale allegato.
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Codice Ateco | Attività |
---|---|
01.xx.xx | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi |
02.xx.xx | Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
03.xx.xx | Pesca e acquacoltura |
11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
11.05.00 | Produzione di birra |
46.21.22 | Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina |
46.22.00 | Commercio all’ingrosso di fiori e piante |
47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
81.30.00 | Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole |
82.99.30 | Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche |
La valutazione delle spese è contenuta nel comma 4 dell’articolo 21:
- 112,2 milioni di euro per l’anno 2020;
- 226,8 milioni di euro per l’anno 2021:
Il testo stabilisce che: “si provvede, per 12,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 31 e per 100 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 3.”
Decreto Ristori: l’esonero dei contributi INPS per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per il mese di novembre
A prevedere l’esonero dei contributi INPS per il mese di novembre 2020 era già stato l’articolo 16 del primo decreto Ristori.
Anche tale disposizione si rivolge alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
La misura prorogata di un mese non esonera tuttavia dai premi e dai contributi INAIL, che devono comunque essere corrisposti.
Nella parte finale del comma 1 dell’articolo 16 viene inoltre stabilito che: “L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.”
Resta dunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e viene riconfermato l’esonero per le categorie indicate dai rispettivi codici ATECO. (fonte:informazionefiscale.it)
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