Cassa integrazione, l’INPS riepiloga tempi, adempimenti e norme

Cassa integrazione, l’INPS riepiloga tempi di scadenza, adempimenti e norme di riferimento: in una tabella il riepilogo dei termini superati e di quelli da rispettare. I dettagli nel messaggio numero 3729 del 15 ottobre 2020. Tabella di marcia a regime dalle richieste di agosto in poi.

Cassa integrazione: con il messaggio numero 3729 del 2020, l’INPS riepiloga tempi, adempimenti e norme e chiarisce che è già possibile inviare le domande per le ultime nove settimane a disposizione per il 2020.

La proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di CIG e di assegno ordinario, nonché dei dati utili per i pagamenti diretti precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020, disposta dall’articolo 3 del DL numero 125 del 7 ottobre 2020, è solo l’intervento più recente sui tempi della cassa integrazione.

Orientarsi tra scadenze originarie e slittamenti dei termini diventa sempre più complesso, con una tabella riepilogativa allegata al messaggio del 15 ottobre 2020, l’INPS prova a fare ordine.

Cassa integrazione, l’INPS riepiloga tempi, adempimenti e norme

Partendo dalla proroga delle scadenze al 31 ottobre 2020, l’Istituto fa una panoramica delle date da rispettare per le richieste che riguardano i periodi dal 23 febbraio 2020, data di debutto della cassa integrazione per coronavirus.

Stando alla tabella di riepilogo di tempi, adempimenti e norme inserita nel messaggio numero 3729 del 15 ottobre 2020, si va a regime con la tabella di marcia a partire dalle richieste di accesso agli ammortizzatori sociali per agosto.

PeriodiScadenza originariaTermine decadenziale invio domande di Cassa CovidRiferimento normativo
A regimeentro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativaArt. 1, c. 2 DL 52/20
Art. 1, c. 5 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126
Considerata l’entrata in vigore del DL 52/20 (17 giugno 2020), la norma ha
introdotto un regime particolare, in sede di prima applicazione della disposizione, che copre i periodi di sospensione/riduzione iniziati a “maggio 2020”
17 luglio 2020 (30°giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.entro il 31 ottobre 2020Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20
(L.126/20) Art. 3 del DL 125/20
Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020entro il 15 luglio 2020entro il 31 ottobre 2020Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20
(L.126/20) Art. 3 del DL 125/20
Periodi di sospensione/riduzione iniziati a “giugno 2020”entro il 31 ottobre 2020Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20
(L.126/20) Art. 3 del DL 125/20
Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio a “luglio 2020”entro il 31 ottobre 2020Art. 1, c. 10, DL 104/20 (L.126/20), Art. 3 del DL 125/20

Nel messaggio numero 3729 del 15 ottobre 2020, l’INPS si sofferma inoltre sulle domande che riguardano le ultime nove settimane messe a disposizione dal Decreto Agosto.

Le richieste possono essere già inviate secondo le istruzioni fornite il 1° ottobre 2020 “a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto”. Le richieste devono riguardare periodi tra il 14 settembre e il 31 dicembre 2020.

L’Istituto chiarisce: “Il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, ossia che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e che detto periodo sia già stato interamente autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti”.

Cassa integrazione, l’INPS riepiloga tempi e norme per l’invio dei dati per il pagamento

I chiarimenti non riguardano solo i tempi di domanda ma anche le scadenze per l’invio dei dati utili per il pagamento della cassa integrazione.

PeriodiScadenza originariaTermine decadenziale invio modelli di pagamento SR41/SR43Riferimento normativo
A regimeentro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa OVVERO entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’aziendaArt. 1, c. 3 DL 52/20; Art. 1, c. 6 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Periodi riferiti a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa che terminano a marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (domanda presentata dopo il 18 giugno)entro il 31 luglio 2020Termine differito al 31 ottobre 2020Art. 1, c. 3 DL 52/20; Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20); Art. 3 del DL 125/20
Periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che terminano a
“luglio 2020”
Entro il 31 agosto 20Termine differito al 31 ottobre 2020Art. 1, c. 3 DL 52/20; Art. 1, comma 10, del DL 104/20 (L.126/20); Art. 3 del DL 125/20

Il messaggio INPS, inoltre, specifica: “Con riguardo ai termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari al pagamento deve ritenersi valida come 

data di notifica quella di 

invio della PEC; conseguentemente devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari in data precedente alla pubblicazione del presente messaggio”.(fonte:informazionefiscale.it)

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