Il decreto Agosto è legge: le novità del testo della conversione
Il decreto Agosto è stato convertito in legge: la Camera approva in via definitiva lasciando inalterato il testo già passato al Senato. La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre ed entra in vigore oggi, 14 ottobre 2020. Tante misure, tra conferme e novità: cassa integrazione, smart working, decontribuzioni per imprese, bonus e divieto di licenziamenti.
Il decreto Agosto è legge: l’approvazione definitiva della Camera dei deputati è arrivata il 12 ottobre.
Con 265 sì, 180 no e 2 astensioni arriva la conversione del testo, ad un giorno dal termine dei 60 giorni.
Il testo è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi, 14 ottobre 2020.
Il provvedimento da 25 miliardi, contiene misure economiche per fronteggiare gli effetti negativi dell’emergenza coronavirus: dalla cassa integrazione allo smart working, passando per i congedi e il divieto di licenziamento.
Le novità della legge di conversione approvata dal Parlamento e pubblicata in GU.
Il decreto Agosto è legge: le novità del testo della conversione (in pdf) pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Il decreto Agosto è legge. L’iter di conversione parlamentare della misura del Governo in vigore dallo scorso 15 agosto porta con sé importanti novità.
Il testo ha ottenuto l’approvazione della Camera dei deputati il 12 ottobre 2020, con 265 sì, 180 no e 2 astensioni, ad un giorno dal limite dei 60 giorni.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è arrivata il 13 ottobre e da oggi, 14 ottobre 2020, la legge di conversione è entrata in vigore.
Resta inalterato quanto approvato dal Senato, come prevedibile visti i tempi molto stretti.
Sono diverse le misure confermate così come le novità:
- confermata la cassa integrazione Covid-19 per un massimo di 18 settimane complessive;
- confermata la proroga del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2020;
- confermata anche la decontribuzione per le assunzioni stabili e per chi non ricorre alla cassa integrazione.
Le nuove misure si concentrano invece sui di minori di 14 anni, in caso di quarantena dei figli, sui lavoratori fragili e sui professionisti dello sport.
Il decreto Agosto è legge: la proroga della cassa integrazione con causale Covid-19
La cassa integrazione con causale Covid-19 viene prorogata per un periodo massimo di 18 settimane se si sommano i vari ammortizzatori sociali.
Il primo periodo di 9 settimane comprende anche le integrazioni salariali autorizzate in precedenza.
Le seconde 9 settimane, invece, sono concesse a determinate condizioni dopo la richiesta e corrispondendo un contributo:
- nel caso di riduzione del fatturato del primo semestre del 2020 rispetto a quello dell’anno precedente, pari o inferiore al 20%, la misura è pari al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG;
- senza riduzione del fatturato, con un contributo pari al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG.
La cassa integrazione è prevista anche per i professionisti dello sport con retribuzioni lorde non superiori a 50.000 euro, ai dipendenti del settore mensa e pulizia e agli operai agricoli.
Il decreto Agosto è legge: le misure di decontribuzione
Sul fronte della decontribuzione per le aziende vengono riconfermate alcune misure.
Viene previsto uno sgravio del 30% sui contributi previdenziali per le aziende del Sud, ovvero quelle collocate in particolari aree svantaggiate di diverse regioni dell’Italia meridionale, per tutti i contratti di lavoro nuovi o preesistenti, a tempo determinato o indeterminato.
Il periodo dell’agevolazione è compreso tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2020.
Successivamente, previa autorizzazione della Commissione europea, la decontribuzione consisterà nello sgravio del 30% fino al 2025, del 20% fino al 2027, e del 10% fino al 2029.
Rimane invariato il bonus assunzioni 2020, di cui possono usufruire i datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre di quest’anno.
La misura prevede l’esonero dai contributi previdenziali per i primi sei mesi di assunzione: il limite massimo è di 8.060 euro l’anno e sono esclusi i contributi dovuti all’INAIL.
Non si può richiedere lo sgravio per contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico.
Viene previsto l’esonero sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per massimo 4 mesi ed entro il 31 dicembre 2020, solo per le aziende che dimostrano perdite.
Il limite da rispettare è di 8060 euro annui e l’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della cassa integrazione e che abbiano usato l’integrazione salariale a maggio e giugno 2020.
Il decreto Agosto è legge: la proroga del divieto di licenziamento e altre misure
Il testo che ha superato l’iter di conversione parlamentare contiene la proroga del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2020.
La misura, molto discussa già dall’emanazione del decreto Agosto, prevede tale divieto per i datori di lavoro che non abbiano fruito totalmente dell’integrazione salariale e dell’esonero dei versamenti dei contributi previdenziali, delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo.
I licenziamenti sono permessi nelle seguenti condizioni:
- per la cessazione definitiva dell’attività;
- per fallimento;
- per accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
Fino a fine anno resta inoltre, rispettando la durata massima complessiva di 24 mesi, la possibilità di rinnovo o proroga di contratti di lavoro subordinato a termine per massimo 12 mesi, senza dover indicare le causali del decreto Dignità.
Tra le altre misure del decreto agosto c’è anche il potenziamento del fondo nuove competenze, che permette di dedicare una porzione dell’orario di lavoro alla formazione.
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Il decreto Agosto è legge: le misure per i lavoratori fragili e con figli con meno di 14 anni
Dal dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 per i lavoratori fragili è previsto lo smart working, anche con mansioni diverse dal solito o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Fino al 15 ottobre, invece, l’assenza dal lavoro viene equiparata al ricovero ospedaliero. Le novità interessano sia il settore privato sia quello pubblico.
I lavoratori dipendenti devono essere in possesso di certificazione medica.
Viene inoltre previsto il congedo o lavoro agile per i genitori con un figlio di età inferiore a 14 anni in quarantena, dopo un contagio a scuola o nello sport, in piscina ed altre strutture pubbliche o private.
Fino a fine anno, se non è possibile adottare lo smart working il genitore può richiedere un periodo di congedo per astenersi in tutto o in parte dall’attività lavorativa.
L’indennità riconosciuta è pari al 50% della retribuzione.
Il decreto Agosto è legge: i bonus dopo l’iter di conversione
Dalla conversione in legge vengono riconfermati anche i bonus e le indennità previste dal testo del decreto.
I lavoratori stagionali che hanno interrotto il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, hanno diritto ad un’indennità di 600 euro per giugno e luglio 2020.
Al bonus hanno diritto anche le seguenti categorie di lavoratori:
- intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- autonomi che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.
Per i liberi professionisti con cassa viene prevista l’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio.
Il bonus 600 euro per giugno e luglio è previsto anche per i lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Nello specifico tali soggetti devono:
- aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo;
- non essere titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente;
- non essere titolari di NASpI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del decreto.(fonte:informazionefiscale.it)