Conto cointestato e detrazioni: pagamenti tracciabili per moglie e marito

Conto cointestato e detrazioni: è possibile effettuare pagamenti tracciabili validi per l’accesso all’agevolazione sia per la moglie che per il marito, anche se la carta di credito si riferisce solo a uno dei due. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 431 del 2 ottobre 2020.

Accesso alle detrazioni, in caso di conto cointestato i pagamenti tracciabili sono validi per il diritto all’agevolazione sia per la moglie che per il marito, anche se la carta di credito si riferisce solo a uno dei due.

Si rispetta, infatti, il requisito della corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 431 del 2 ottobre 2020.

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Conto cointestato e detrazioni: pagamenti tracciabili per moglie e marito

Come di consueto, lo spunto per fare chiarezza sull’accesso alle detrazioni, considerando le novità sui pagamenti tracciabili, arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è il titolare di un conto corrente cointestato con la moglie, a firme disgiunte, a cui è associata solo una carta di credito di cui è lui il proprietario.

Le spese che danno diritto alle detrazioni del 19% vengono effettuate usando lo stesso conto:

  • il marito usa la carta di credito;
  • la moglie effettua bonifici o emette assegni.

Alla luce delle novità introdotte sulla tracciabilità dei pagamenti per le spese che permettono l’accesso alle detrazioni fiscali, il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di utilizzare la carta di credito, intestata al marito, per pagare spese riferite al coniuge senza perdere il diritto all’agevolazione.

Con la risposta all’interpello numero 431 del 2 ottobre 2020, arriva il via libera. Nessun ostacolo alla possibilità di applicare uno sconto sull’imposta: “Si ritiene che il contribuente istante possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia 

effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla 

cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito”.

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    Conto cointestato, detrazioni e pagamenti tracciabili: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

    I dubbi del contribuente sono strettamente legati alle novità introdotte dal 2020 sulla tracciabilità dei pagamenti per le spese che danno diritto alle detrazioni.

    La Legge di Bilancio 2020, infatti, ha stabilito: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

    Dalla regola si escludono medicinali e dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

    Con la risposta all’interpello numero 431 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’onere si considera sostenuto dal contribuente a cui è intestato il documento di spesa e non risulta rilevante l’esecutore materiale del pagamento.

    Elemento fondamentale è assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

    Partendo da queste considerazioni, le spese pagate con mezzi tracciabili riferiti a un conto cointestato di marito e meglio sicuramente danno diritto alle detrazioni del 19%.

    In conclusione, l’Amministrazione finanziaria ricorda che per dimostrare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili, i contribuenti devono conservare la prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

    Se non c’è una specifica prova cartacea, il percettore delle somme può annotare nella fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale che sono stati utilizzati mezzi di pagamento tracciabili per il pagamento.(fonte:informazionefiscale.it)

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