Aumento Pensioni di invalidità 2020: circolare Inps n.107 del 23.09.2020 (“…che passano da 286,81 euro a 651,51 euro mensili per tredici mensilità….”)

L’INPS ha finalmente emanato la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 riguardante l’aumento delle pensioni di invalidità, applicativa su quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15) che prevedono una maggiorazione economica fino a 651,51 euro per 13 mensilità per coloro che sono titolari di pensione di inabilità (quindi invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità ordinaria di cui alla legge n. 222/1984, già prima del compimento del sessantesimo anno di età e dopo i diciotto anni, a patto che siano rispettati precisi limiti reddituali.

Quindi, la tanto attesa circolare operativa Inps dà concretamente il via all’aumento pensioni di invalidità che passano da 286,81 euro a 651,51 euro mensili per tredici mensilità e fornisce dettagli e chiarimenti su chi percepirà l’aumento, da quando, l’importo, nonché le modalità di pagamento.

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A CHI SPETTA L’AUMENTO?

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto:

  • agli invalidi civili totali (100%), ai sordi, ai ciechi civili assoluti titolari di pensione, nonché a coloro che sono titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) che hanno compiuto 18 anni.
  • occorre che il soggetto totalmente inabile versi in condizioni di fabbisogno economico.

Ciò significa che affinché si abbia diritto all’aumento pensioni invalidità occorrono in pratica due requisiti: l’età minima e non superare un determinato reddito.

Sono esclusi dall’incremento:

  • gli invalidi civili parziali;
  • gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordi che non percepiscono la pensione poiché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
  • i minori invalidi, ciechi o sordi che siano.

ETA’ MINIMA

La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 aveva affermato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

Il Decreto Agosto e l’Inps si sono pertanto adeguati a tale principio, ammettendo l’aumento delle pensioni di invalidità anche ai soggetti che abbiano compiuto 18 anni.

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    LIMITI DI REDDITO

    Per il diritto all’aumento delle pensioni di invalidità, oltre all’età minima di 18 anni, occorre non superare determinati limiti di reddito:

    • il pensionato non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro,
    • il pensionato coniugato deve possedere: a) redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; b) redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

    Se poi entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.  Pertanto, nell’ipotesi in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

    QUALI REDDITI SI CONTEGGIANO?

    Ai fini del calcolo del reddito da non superare per avere diritto allaumento, vengono conteggiati i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Quindi, sono conteggiati i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, incluse le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, anche quelle ai superstiti (reversibilità).

    Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

    • il reddito della casa di abitazione;
    • le pensioni di guerra;
    • l’indennità di accompagnamento;
    • l’importo aggiuntivo 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    • i trattamenti di famiglia;
    • l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

    Va chiarito che se il pensionato è solo, viene considerato esclusivamente il suo reddito, se invece il pensionato è coniugato, si considera anche quello del coniuge, infine se il pensionato vive in famiglia ma non è coniugato il reddito da considerare è unicamente il suo.

    COME VIENE EROGATO L’AUMENTO?

    Gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi non devono presentare alcuna domanda: l’aumento verrà riconosciuto in automatico d’ufficio dall’INPS sulla base della documentazione disponibile con decorrenza dal 1° agosto 2020.

    Invece, i titolari di pensione di inabilità ordinaria di cui alla legge n. 222/1984 devono presentare apposita domanda ed il relativo beneficio verrà attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Se la domanda viene presentata entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.(fonte:invalidi-disabili.it)

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