Cassa integrazione e contratto di espansione, come funziona? Istruzioni INPS
Cassa integrazione e contratto di espansione, come funziona? A fornire le istruzioni su durata, beneficiari e contributo addizionale è l’INPS, con la circolare numero 98 del 3 settembre 2020.
Cassa integrazione, come funziona nell’ambito del contratto di espansione? Questa particolare tipologia di CIGS può essere richiesta per un massimo di 18 mesi non continuativi che, in deroga a limiti di durata complessivi e specifici, non si conteggiano nel quinquennio di riferimento.
A fornire istruzioni sulla natura di questo particolare trattamento, sulla sua durata e sul contributo addizionale dovuto è l’INPS con la circolare numero 98 del 3 settembre 2020.
Il Decreto Crescita ha rivisto l’articolo 41 all’interno del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione per imprese con organico superiore alle 1.000 unità che hanno necessità di avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico che hanno un impatto sui processi aziendali.
L’utilizzo del nuovo strumento è vincolato all’avvio di una procedura di consultazione sindacale, secondo l’impianto previsto dall’articolo 24 del citato D.lgs n. 148/2015.
Si agisce in due direzioni:
- si inseriscono forze nuove nel proprio organico;
- si avvia un percorso di riqualificazione del personale, con l’obiettivo di aggiornare le competenze individuali e collettive.
Per il personale che, difficilmente potrebbe essere impiegato in modo produttivo a causa dello sviluppo tecnologico avviato, le imprese hanno due possibilità:
- concordare un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro con i soggetti che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo;
- per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per garantire un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle competenze professionali.
Cassa integrazione, come funziona nell’ambito del contratto di espansione e chi sono i beneficiari?
La natura della CIGS che rientra nell’ambito del contratto di espansione è riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale, come si legge nella circolare numero 98 del 3 settembre 2020.
Il trattamento, salvo che per specifici aspetti, segue le regole previste per le integrazioni salariali straordinarie declinate dal D.lgs n. 148/2015.
Stesse regole di riferimento, ad esempio, per quanto riguarda i lavoratori beneficiari, l’applicazione del contributo addizionale e l’operatività del termine decadenziale.
Non possono rientrare nella platea di destinatari della cassa integrazione nell’ambito del contratto di espansione alcune categorie di lavoratori:
- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio;
- gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.
In linea generale si richiede un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.
Sul punto l’INPS specifica: “Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro”.
Cassa integrazione e contratto di espansione: il contributo addizionale
La cassa integrazione straordinaria nell’ambito del contratto di espansione prevede il versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, articolato in misura progressiva come indicato in tabella.
Percentuale | Limite |
---|---|
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi | sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile |
12% | oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile |
15% | oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile |
Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, l’azienda deve versare il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.
Sul punto, la comunicazione INPS specifica: “Il periodo di integrazione salariale di cui al comma 7 dell’articolo 41 – seppure in deroga ai limiti di durata della cassa di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – potendosi collocare a pieno titolo nel sistema delineato dal citato decreto legislativo, rileva ai fini della
determinazione dell’aliquota contributiva del contributo addizionale nel caso in cui l’azienda sia autorizzata a fruire di altri periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria nel quinquennio mobile”.
Ad erogare la CIGS è il datore di lavoro, le somme vengono rimborsate dall’Istituto o anche conguagliate nel momento in cui vengono assolti gli obblighi di contribuzione obbligatoria.
L’operazione, a pena di decadenza, deve avvenire entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Tutti i dettagli sulle istruzioni operative da seguire nel testo integrale della circolare numero 98 del 3 settembre 2020.(fonte:informazionefiscale.it)
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