Bonus 600 e 1.000 euro, decreto Agosto: a chi spetta? Ecco i beneficiari
Bonus 600 e 1.000 euro, a chi spetta? Possono fare domanda per l’indennità del decreto Agosto anche i lavoratori marittimi e quelli sportivi. Tra i soggetti beneficiari dell’ultima bozza prima dell’approvazione del 7 agosto ci sono anche lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA e incaricati alle vendite a domicilio.
Bonus 600 e 1.000 euro, il decreto Agosto prevede le indennità solo per specifiche categorie di lavoratori, dai collaboratori occasionali fino ai lavoratori del turismo e dello spettacolo.
Rientrano nel bonus 600 euro per il mese di agosto anche i collaboratori occasionali senza partita IVA e agli incaricati alle vendite a domicilio.
Possono richiedere il contributo anche i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.
Per le conferme sui dettagli sulle novità del decreto Agosto bisognerà attendere il testo in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La misura da 25 miliardi di euro, approvata lo scorso 7 agosto, prevede importanti interventi in materia di lavoro.
Tra questi ci sono alcune riconferme delle indennità e nuovi soggetti.
Bonus 600 e 1.000 euro, decreto Agosto: a chi spetta? Ecco i beneficiari
I bonus 600 e 1.000 euro del decreto Agosto introducono nuove indennità, confermano alcuni soggetti e limitano i benefici per altre categorie.
La misura approvata il 7 agosto 2020 e in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevede l’impegno di 25 miliardi di euro per diverse misure su più fronti, tra i quali ovviamente quello del lavoro.
Il nuovo decreto estende, seppur con novità e limitazioni di rilievo, le misure già previste dal decreto Rilancio.
Tra queste c’è anche la proroga del bonus di 600 euro e 1.000 euro, ma esclusivamente per specifiche categorie di lavoratori.
Nello specifico, l’ultima bozza prima dell’approvazione del decreto Agosto stabilisce, all’articolo 9, che ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuto un bonus per giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, alle medesime condizioni.
Il bonus per giugno e luglio 2020, pari a 600 euro mensili, è riconosciuto inoltre:
- ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Requisiti per il riconoscimento del bonus di 600 euro previsto dal decreto agosto sono inoltre:
- non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- non essere titolari di pensione.
Il bonus di 600 euro di luglio ed agosto viene inoltre riconosciuto ai lavoratori dello spettacolo, secondo i medesimi requisiti previsti dal decreto Rilancio e dal decreto Cura Italia.
Bonus di 600 euro anche per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, nel rispetto dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Non quindi un rinnovo a tutto campo, bensì limitato a specifiche casistiche.
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Bonus 600 e 1.000 euro, decreto Agosto: a chi spetta? I lavoratori marittimi e gli sportivi stagionali
Gli articoli successivi dell’ultima bozza prima dell’approvazione del testo del decreto Agosto prevedono indennità per i lavoratori marittimi e per gli sportivi stagionali.
L’articolo 10 stabilisce che i lavoratori marittimi individuati dall’articolo 115 del Codice della Navigazione, e quelli indicati nell’articolo 17, comma 2 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856 possono richiedere un’indennità da 600 euro per i mesi di giugno e luglio 2020.
Nello specifico tali soggetti devono aver cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 ed aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
Non devono inoltre essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del decreto.
Il bonus non concorre al reddito e viene erogato dall’INPS.
Per il mese di giugno 2020 il bonus di 600 euro è riconosciuto anche ai lavoratori sportivi impiegati con contratti di collaborazione presso i seguenti enti, qualora abbiano ridotto o sospeso le attività sportive:
- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate;
- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Anche in questo caso il contributo non concorre alla formazione del reddito.
Le domande devono essere presentate insieme all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro o di cittadinanza.
Per i soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, è prevista l’erogazione automatica anche per il mese di giugno. (fonte:informazionefiscale.it)