Contributo Naspi 2020, per quali lavoratori non è dovuto? Le istruzioni INPS
Contributo Naspi 2020, per quali lavoratori non è dovuto? Nella circolare numero 91 del 4 agosto 2020, alla luce delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2020, l’INPS riepiloga i contratti esclusi dall’obbligo di versamento da settembre e fornisce le istruzioni da seguire per recuperare le somme versate da gennaio ad agosto.
Contributo Naspi 2020, dal 1° gennaio sono escluse dall’obbligo nuove categorie di lavoratori.
Con la circolare numero 91 del 4 agosto 2020, l’INPS riepiloga i contratti per cui è previsto l’esonero alla luce delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2020.
Da settembre 2020 le somme non sono più dovute ed è possibile recuperare quanto già versato da gennaio ad agosto seguendo le istruzioni dell’Istituto.
Il contributo Naspi, indennità di disoccupazione, pari all’1,4% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è regolato dall’articolo 2, comma 28, della legge numero 92 del 28 giugno 2020.
Il valore delle somme dovute è aumentato di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
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Contributo Naspi 2020, per quali lavoratori non è dovuto? Le istruzioni INPS
Con la circolare numero 91 del 4 agosto 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative da seguire in base al contratto che lega datore di lavoro e lavoratore.
Le esclusioni previste dalla Legge di Bilancio si sommano a quelle già previste dalla legge numero 92 del 2012 riportate di seguito:
- i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- i contratti di lavoro in apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base all’art. 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
- le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, avvenute in vigenza della norma, ossia sino al 31 dicembre 2016, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 2, comma 37, della legge n. 92/2012;
- i lavoratori stagionali, ovvero:
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525;
- solo per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per i lavoratori assunti a tempo determinato per le attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Nella circolare INPS numero 91 del 4 agosto 2020 si legge: “La disposizione esonerativa da ultimo richiamata non è stata reiterata.Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, sono stati assoggettati al contributo addizionale NASpI.Si rammenta che per tali fattispecie, nei casi di rinnovo decorrenti dal 14 luglio 2018, trova applicazione anche l’incremento del contributo addizionale NASpI”.
Contributo Naspi 2020, per quali lavoratori non è dovuto? Le istruzioni INPS
Nella carrellata di novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, l’INPS prima di tutto si concentra sui contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Anche in questi casi non si applica il contributo Naspi né, di conseguenza, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo.
La circolare spiega: “La norma cristallizza le attività stagionali che danno luogo all’
applicazione dell’esonero contributivo in argomento, considerando a tale fine solo quelle contenute negli avvisi comuni e nei contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
L’esclusione si riferisce ai contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre per i contratti stipulati prima del 2020 resta l’obbligo di versamento del contributo Naspi e l’esonero si applica eventualmente solo ai rinnovi contrattuali.
Stesse regole sono previste anche per i datori di lavoro che stipulano o hanno stipulato contratti a tempo determinato dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività svolte nel territorio della provincia di Bolzano e definite stagionali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Le somme non sono dovute indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore e dal luogo ove ha sede legale l’azienda del datore di lavoro.
Contributo Naspi 2020, fuori dall’obbligo di versamento lavoratori extra e portuali temporanei
Ai casi in cui non è dovuto il contributo Napsi 2020, in linea con le novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, si aggiungono le assunzioni di lavoratori adibiti all’”esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente”.
Sono comprese tra le attività per le quali è applicabile l’esclusione dal versamento anche le attività ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e dell’intermediazione (agenzie viaggi).
Non vige l’obbligo del versamento del contributo Naspi anche per i contratti di lavoro subordinato stipulati dal 1° gennaio dalle imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo autorizzate all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo dall’Autorità di sistema portuale o dall’autorità marittima
L’INPS precisa: “Al riguardo, si ritiene che l’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI debba essere escluso anche per i lavoratori assunti con contratto a termine per la fornitura di lavoro portuale dalle società o cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali previste dall’articolo 21, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994, trattandosi di fattispecie analoga”.
Contributo Naspi 2020, escluse nuove categorie dall’obbligo di versamento: come recuperare le somme versate
Secondo le istruzioni INPS, dal periodo di paga settembre 2020 il contributo Naspi per le categorie indicate non è più dovuto.
Le aziende possono recuperare le somme versate e non dovute da gennaio ad agosto 2020 indicando il codice causale “L810”, Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012, nella Denuncia Individuale entro novembre 2020.
L’INPS mette in guardia: “Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di settembre, ottobre e novembre 2020”.
Nel testo della circolare numero 91 del 4 agosto 2020 tutte le istruzioni anche dal punto di vista operativo.(fonte:informazionefiscale.it)