Ecobonus 110%, documenti e certificazioni illustrate nella guida AdE
Ecobonus 110%, documenti e certificazioni necessarie: il riepilogo nella guida dell’Agenzia delle Entrate che fornisce tutte le istruzioni utili a beneficiare dei super bonus previsti dal Decreto Rilancio. Per i tecnici che le rilasciano necessaria una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila euro.
Ecobonus 110%, quali sono i documenti e le certificazioni necessarie per usufruire delle agevolazioni? La risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate che, con la guida pubblicata il 24 luglio 2020, riepiloga la documentazione utile per l’accesso ai benefici previsti dal Decreto Rilancio.
Ai tecnici che la rilasciano è richiesta una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila euro.
La pubblicazione di 34 pagine è pensata per illustrare ai contribuenti le regole per beneficiare dell’ecobonus al 110%: resta l’attesa per il provvedimento che definisce alcuni aspetti più tecnici sul piano pratico. La scadenza per l’emanazione è fissata al 18 agosto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio.
Ma stando alle dichiarazioni di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe arrivare già entro la settimana prossima.
Contattaci per una consulenza gratuita
Per informazioni o preventivi compila il Form e ti ricontatteremo al più presto.
Ecobonus 110%, documenti e certificazioni necessarie: il riepilogo nella guida AdE
Dalla definizione dell’ecobonus al 110% agli interventi agevolabili passando per la platea di potenziali beneficiari, l’attesissimo documento rappresenta un manuale di istruzioni per l’accesso alle agevolazioni del Decreto Rilancio.
Il DL n. 34 del 2020, convertito in legge, ha introdotto un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati nell’ambito dell’econobonus e del sismabonus, già previsti ma in misura minore.
La superagevolazione si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Tre le opzioni per beneficiarne:
- detrazione in cinque quote annuali di pari importo;
- sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese, che a loro volta matureranno un credito di imposta pari al 110% da utilizzare in 5 quote annuali;
- cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione.
Per accedere all’ecobonus di portata ampia è necessario considerare tre documenti fondamentali:
- attestato di prestazione energetica che dimostri il miglioramento energetico, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato;
- asseverazione tecnica, che deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione.
Su questo ultimo punto, è sorto un recente interrogativo: la norma e la stessa guida specificano che è necessario “ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio”.
Mentre stando a quanto illustrato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini durante l’audizione del 22 luglio dinanzi alla Commissione Parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, servirebbe anche per la detrazione.
Ecobonus 110%, documenti e certificazioni necessarie: visto di conformità e asseverazione
In attesa di ulteriori chiarimenti, la guida sull’ecobonus al 110% illustra le modalità da seguire per ottenere il visto di conformità:
- deve essere rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 dai seguenti soggetti che devono verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti:
- soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni:
- dottori commercialisti;
- ragionieri;
- periti commerciali;
- consulenti del lavoro;
- responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
A rilasciare l’asseverazione al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, invece, sono i professionisti o i tecnici abilitati secondo le differenze evidenziate in tabella.
Superbonus | Chi rilascia l’asseverazione? | Perché si rilascia l’asseverazione? |
---|---|---|
Ecobonus | Tecnico abilitato | è utile a dimostrare la conformità ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati |
Sismabonus | professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza | è utile a dimostrare l’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati |
Per quanto riguarda l’ecobonus ancora si attende il Decreto Mise sulla congruità dei prezzi e nella guida si legge: “Nelle more dell’adozione del predetto decreto ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.
La pubblicazione, inoltre, mette in guardia: “Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa”.
I tecnici abilitati, dunque, sono chiamati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, che non può essere comunque inferiore a 500.000 euro.
In conclusione, la guida specifica anche che per i contribuenti sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.(fonte:informazionefiscale.it)