Ecobonus al 110%: i lavori “trainanti” che aprono al super bonus per tutte le spese
Ecobonus del 110% per tutti i lavori di risparmio energetico, se abbinati a quelli trainanti previsti dal decreto Rilancio. Ecco quali spese potranno accedere al super bonus, dagli infissi fino alle tende da sole.
L’ecobonus al 110% si estende anche a lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto Rilancio.
All’elenco delle spese ammesse al super bonus totale, e maggiorato di un ulteriore 10%, si affiancano tutti i lavori di riqualificazione energetica se abbinati a quelli che vengono definiti come lavori trainanti.
Dall’acquisto e posa in opera di finestre ed infissi, fino alle schermature solari, tra cui le tende da sole, l’ecobonus del 110% apre alla possibilità di migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, con il vantaggio della doppia opzione di sconto in fattura e cessione del credito.
All’elenco delle spese ammesse in detrazione con l’ecobonus “ordinario”, si affiancano poi quelle espressamente indicate dal decreto Rilancio, come l’installazione di pannelli solari.
In attesa delle disposizioni attuative, facciamo il punto su quali sono i lavori trainanti che consentono di accedere all’ecobonus del 110% per tutti i lavori di riqualificazione energetica.
Ecobonus al 110%: i lavori “trainanti” che aprono al super bonus per tutte le spese
L’articolo 119 del decreto Rilancio è una delle novità accolte con maggiore curiosità ed interesse, sia dai contribuenti che dalle imprese, che sperano in una ripresa del settore edilizio anche grazie al nuovo ecobonus del 110%.
L’agevolazione, che consente di detrarre l’intero importo della spesa sostenuta, con un beneficio aggiuntivo del 10%, si applica non solo ai lavori espressamente indicati nel decreto Rilancio, ma a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli trainanti.
Per lavori trainanti intendiamo l’elenco delle spese contenute nel decreto Rilancio per le quali sarà automaticamente riconosciuto l’ecobonus del 110% dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.
Sintetizzando, si tratta dei seguenti lavori:
- lavori di isolamento termico degli edifici, con un’incidenza pari almeno al 25% della superficie e per un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare dell’edificio;
- lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione in condominio, con impianti centralizzati ad alta efficienza energetica, fino ad un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare dell’edificio;
- interventi su edifici singoli e villette (ad oggi solo se abitazione principale), per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore.
L’inclusione della generalità dei lavori di risparmio energetico nell’ecobonus del 110% è prevista dal comma 2 dell’articolo 119, il quale stabilisce che: “L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.”
In attesa del decreto attuativo MISE con i requisiti tecnici previsti per i lavori trainanti, nonché del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per le regole operative, facciamo il punto su quali sono le altre spese che, se eseguite in un progetto globale di riqualificazione energetica, potranno rientrare nell’ecobonus del 110%.
Ecobonus del 110%, i lavori di riqualificazione energetica collegati a quelli trainanti
Se abbinati a lavori di isolamento termico o di sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione, rientreranno nell’ecobonus del 110% le seguenti spese:
- sostituzione di serramenti ed infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione di classe A;
- lavori di riqualificazione globale dell’edificio, secondo i requisiti specifici disponibili sul sito ENEA.
Quella di cui sopra è una sintesi dei lavori rientranti nell’elenco delle spese di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 90/2013, che regola per l’appunto l’ecobonus ordinario del 50%, 65% e fino al 75% per i lavori su parti comuni di edifici condominiali.
Il decreto Rilancio contiene poi due specifiche:
- se abbinati ai lavori trainanti, l’ecobonus del 110% spetterà anche per gli impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa di 48.000 euro, 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto. In questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;
- se abbinata ai lavori trainanti, la detrazione del 110% si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Ecobonus del 110%, detrazione in 5 anni o lavori in casa gratis. Resta il nodo dello sconto in fattura
Non è solo la percentuale di detraibilità a rendere interessante l’ecobonus del 110%, ma anche la modalità di fruizione del bonus fiscale.
Il decreto Rilancio riduce i tempi di recupero, fissando in 5 anni il lasso temporale previsto per la fruizione della detrazione.
Alla modalità ordinaria si affianca poi l’introduzione del doppio meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura.
Il contribuente potrà cedere la detrazione al fornitore dei lavori, in cambio di uno sconto sulla spesa sostenuta. La ratio è consentire ai contribuenti di effettuare lavori di riqualificazione energetica a costo zero.
Il fornitore avrà a sua volta la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, banche ed intermediari finanziari compresi. Si potrà rivolgere alla banca anche il contribuente che ha sostenuto le spese, nel caso in cui fosse difficile accedere all’opzione dello sconto in fattura.
Su questo punto vale la pena evidenziare le criticità del meccanismo. Lo sconto in fattura non è una novità, e già il decreto Crescita aveva provato ad introdurlo come strumento per incentivare i lavori di riqualificazione degli edifici esistenti.
Il Governo Conte I ha dovuto però fare un passo indietro, anche per via dell’opposizione alla misura da parte delle imprese, soprattutto quelle più piccole. Il “nodo dello svantaggio” per l’impresa resta, anche se l’elemento innovativo del decreto Rilancio è l’aver chiamato all’azione anche le banche.
Sono però ancora tante le domande senza risposta e ci si chiede soprattutto se le banche potranno rifiutare la cessione del credito da parte delle imprese. Al momento pare di si, anche perché nel decreto Rilancio non vi è alcun cenno all’obbligo di accettazione del meccanisimo.
L’ecobonus del 110%, seppure sia uno strumento innovativo ed unico in Europa, potrà svelare i suoi reali effetti solo all’atto pratico.
Restiamo quindi in attesa delle disposizioni attuative, primo vero passaggio per l’avvio della super detrazione fiscale.