Anticipo CIG banche, quando arriva il pagamento della cassa integrazione?
Anticipo CIG banche, quando arriva il pagamento della cassa integrazione per coronavirus? A breve per le mensilità di febbraio e marzo. E in linea generale il mese successivo a quello di riferimento. A illustrare tempi e modalità del bonifico è l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, nella circolare del 16 aprile 2020.
Anticipo CIG banche, quando arriva il pagamento? I beneficiari della cassa integrazione per coronavirus, ordinaria o in deroga, che hanno richiesto alla propria banca di anticipare le somme a cui hanno diritto, a breve riceveranno il bonifico per febbraio e/o marzo.
In linea generale l’importo viene accreditato il mese successivo a quello di riferimento: a illustrare tempi e modalità del pagamento è l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, nella circolare del 16 aprile 2020.
Mentre la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con un approfondimento pubblicato nella stessa data mette in guardia datori di lavoro e lavoratori sui vincoli e sulle responsabilità delle parti.
Anticipo CIG banche, quando arriva il pagamento della cassa integrazione?
Grazie alla Convenzione stipulata tra ABI e il Governo il 30 marzo per velocizzare gli assegni della cassa integrazione per coronavirus, per i lavoratori c’è la possibilità di richiedere l’anticipo della CIG alle banche. Stessa opportunità vale per la CIG in deroga.
Questa terza via rispetto agli standard ordinari, permette di accorciare i tempi: in attesa dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale, le banche di riferimento anticipano l’assegno ai lavoratori di aziende in cassa integrazione totale che hanno richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS.
L’anticipo CIG da parte della banche avviene a precise condizioni:
- l’importo massimo anticipato è pari a 1.400 euro, riparametrati e riproporzionati in base al periodo di sospensione dell’attività lavorativa e alla specifica condizione del lavoratore;
- entro 7 mesi l’INPS dovrà procedere con il versamento dell’integrazione salariale. In caso di ritardi, o anche di rigetto della domanda, lavoratore e datore di lavoro rispondono in solido della somma anticipata.
Con la circolare del 16 aprile 2020, l’ABI risponde alla domanda di molti lavoratori: quando arriva il pagamento della cassa integrazione per coronavirus? “I versamenti verranno fatti generalmente ex post con cadenza mensile, ossia a partire da questi giorni per le mensilità di febbraio e /o marzo, dai primi di maggio per la mensilità di aprile e dai primi di giugno per mensilità di maggio. Laddove la cassa integrazione si concluda nel corso del mese, il pagamento dell’integrazione salariale riferita a quella parte di mese può avvenire anche immediatamente dopo la conclusione della cassa integrazione”.
Un esempio pratico sull’ultimo punto? Se si conclude il 20 maggio, il pagamento può partire nei giorni successivi.
Anticipo CIG banche, tempi e modalità del bonifico della cassa integrazione per coronavirus?
Di seguito la tabella di marcia dei bonifici per l’anticipo CIG da parte delle banche.
Mensilità | Bonifico |
---|---|
Febbraio e/o marzo | Intorno al 20 aprile |
Aprile | Primi di maggio |
Maggio | Primi di giugno |
La circolare ABI del 16 aprile, inoltre, chiarisce le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti:
- INPS effettuerà i versamenti sul conto dei lavoratori tramite bonifico SEPA eseguito dalla Banca d’Italia a partire dal conto di contabilità speciale dell’INPS;
- le somme verranno bonificate dall’INPS sul conto identificato dal codice IBAN comunicato dal datore di lavoro;
- l’accredito sarà caratterizzato dalla causale “BENEF/COVID19”.
Anticipo CIG banche, le responsabilità penali e patrimoniali
Nella stessa data del 16 aprile la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento sui vincoli, obblighi e responsabilità di datore di lavoro e lavoratore per la richiesta di anticipo CIG alle banche.
La violazione di alcuni obblighi, infatti, può determinare condotte di rilievo penale a cui entrambi i soggetti devono prestare attenzione.
Tra i primi doveri stabiliti dalla Convenzione tra ABI e Governo c’è sicuramente quello, in solido tra datore di lavoro e lavoratore, di “informare tempestivamente la Banca (…) circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale”.
E inoltre entrambe le parti sono tenute a fornire alla Banca dati corretti che devono riguardare non soltanto l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale, ma anche qualsiasi comunicazione che lavoratore e datore di lavoro devono trasmettere alla Banca in relazione all’apertura di credito mediante la quale è
stata disposta l’anticipazione dell’indennità.
In questi casi, eventuali comunicazioni mendaci o non veritiere potrebbe avere delle conseguenze penali.
Diverso è, invece, il caso del “mancato accoglimento – totale o parziale – della
richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità”.
Datore di lavoro e lavoratore rispondono in solido anche in questa ipotesi, ma il documento specifica: “Non è dato modo di cogliere una condotta idonea a rivestire carattere di illecito penale, perché il “mancato accoglimento della richiesta” potrà essere dovuto più che a dolo semmai a colpa, nella manifestazione della negligenza ovvero della inosservanza di leggi o di regolamenti, per avere, ad esempio, il datore di lavoro presentato in ritardo la domanda prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Si tratta, dunque, in buona sostanza, esclusivamente di una
responsabilità di tipo patrimoniale”
Lo stesso tipo di responsabilità si verifica nel caso in cui il lavoratore non rispetti l’obbligo di estinguere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione. Ipotesi che si può verificare in due casi:
- “mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale”;
- mancato pagamento da parte dell’INPS allo scadere del termine dei sette mesi.
In questo quadro subentra il datore di lavoro, tenuto in solido a versare alla Banca le somme dovute. L’eventuale inadempimento anche del datore di lavoro, però, secondo l’analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, avrebbe una valenza esclusivamente patrimoniale e non potrebbe avere carattere di illiceità penale.
Tutti i dettagli dell’approfondimento nel testo integrale pubblicato il 16 aprile 2020.(fonte:informazionefiscale.it)