Coronavirus, l’impatto sulla busta paga tra proroga contributi e bonus 100 euro

Coronavirus, l’impatto sulla busta paga tra proroga contributi e bonus 100 euro. I chiarimenti sulla sospensione dei versamenti contributivi che riguarda anche la quota a carico dei dipendenti nel messaggio INPS 1373 del 25 marzo 2020. L’importo netto per i lavoratori resta lo stesso, aumento solo per i dipendenti che hanno lavorato in sede anche nel mese di marzo 2020.

Coronavirus, l’impatto sulla busta paga tra proroga contributi e bonus 100 euro. L’importo netto per i lavoratori resta lo stesso, aumento solo per i dipendenti che hanno lavorato in sede anche nel mese di marzo 2020.

Lo stop ai versamenti riguarda sia la quota a carico dell’azienda che quella a carico dei dipendenti. A stabilirlo è l’INPS con il messaggio numero 1373 del 25 marzo 2020.

L’Istituto, dopo le indicazioni fornite con la circolare numero 37 del 2020 sulla sospensione dei versamenti contributivi stabilita dal DL numero 9 del 2020, ritorna sul tema alla luce delle novità del DL Cura Italia e dell’“aggravamento della situazione epidemiologica”.

Coronavirus, proroga contributi: i chiarimenti INPS sulla quota a carico dei dipendenti

La proroga che si applica agli adempimenti e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilita dall’articolo 8 del Decreto numero 9 del 2 marzo viene rafforzata dall’articolo 61 del DL Cura Italia, che include una serie di altre attività tra i soggetti che hanno la possibilità di beneficiarne.

Con il messaggio numero 1373 del 25 marzo 2020, l’INPS chiarisce che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dal 23 febbraio al 30 aprile, comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti e non solo quelli a carico dell’azienda.

Una precisazione necessaria dal momento che diversa era stata la direzione indicata dalla circolare numero 37 del 2020.

Su entrambe le quote resta l’obbligo pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro la data di ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi, o scegliendo la rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il testo del messaggio in chiusura specifica: “Il medesimo favor nei confronti dei creditori d’imposta induce a ritenere sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ex articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e s.m.i., notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato”.

La proroga dei contributi, sia per la quota a carico dell’azienda che per quella a carico dei dipendenti, non ha un impatto sull’importo netto in busta paga per il lavoratore: si riceverà la stessa cifra di sempre.

Coronavirus, aumento in busta paga per chi ha diritto al bonus 100 euro

Diverso è il caso di tutti coloro che hanno continuato a svolgere le loro attività nella sede canonica durante l’emergenza coronavirus: per questa categoria di lavoratori, infatti, il DL Cura Italia ha introdotto un bonus 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

L’importo netto in busta paga, dunque, per alcuni sarà più alto perché includerà il contributo previsto dall’articolo 63 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020.

Il bonus per i dipendenti che non hanno lasciato la loro sede di lavoro anche durante la crisi epidemiologica viene riconosciuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, automaticamente. Non è necessario presentare una domanda per ottenerlo.

Esclusi dal beneficio tutti coloro che hanno continuato a svolgere le loro attività lavorative applicando lo smart working.(fonte:informazionefiscale.it)

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