Anche minimi e forfettari nella certificazione unica 2020
Obbligo di certificazione unica 2020 anche per minimi e forfettari: il modello CU dei lavoratori autonomi può essere inviato entro il 31 ottobre, scadenza del modello 770. Di seguito tutte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Obbligo di certificazione unica 2020 anche per forfettari e minimi, ma con possibilità di invio oltre la scadenza ordinaria ed insieme al modello 770.
Così come la generalità delle CU dei lavoratori autonomi, anche quelle relative alle retribuzioni corrisposte ai contribuenti in regime dei minimi e dei forfettari potranno essere trasmesse con il modello 770.
La scadenza da rispettare non è la stessa prevista per le CU 2020 dei lavoratori dipendenti. Prima di analizzare le regole da seguire, ricordiamo che il termine per l’invio della certificazione unica è stato prorogato per effetto dell’emergenza coronavirus.
La scadenza ordinaria del 7 marzo – che comunque quest’anno sarebbe slittata a lunedì 9 marzo, cadendo di sabato il giorno 7 – è differita al giorno 31 marzo 2020, stesso termine per la consegna delle CU ai lavoratori dipendenti ed in generale ai soggetti i cui redditi prodotti sono interessati dalla compilazione del modello 730 precompilato (per esempio gli occasionali).
La proroga non modifica le regole previste per le CU 2020 di forfettari e minimi che, come ogni anno, possono essere inviate con il modello 770.
La scadenza ultima per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate è quindi fissata al 31 ottobre, termine che cadendo di sabato slitta automaticamente a lunedì 2 novembre 2020.
Ogni anno, tra i dubbi più frequenti vi è quello relativo all’obbligo o meno di compilazione della certificazione unica per i contribuenti in regime fiscale dei minimi e forfettari.
Appare utile quindi analizzare le istruzioni previste nel caso per quei contribuenti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA agevolata.
Molti si chiedono perché sia obbligatorio indicare in Certificazione Unica anche le somme dei contribuenti dei regimi fiscali agevolati, tenendo conto le somme e i compensi erogati per le partite Iva a regime dei minimi e forfettario sono esenti dal versamento della ritenuta d’acconto.
Sta di fatto che nelle istruzioni relative alla certificazione unica 2020 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate è previsto che essa debba contenere anche somme e compensi corrisposti a contribuenti minimi e forfettari.
Infatti, nonostante questi redditi non siano soggetti a ritenuta d’acconto, per il Fisco la Certificazione Unica 2020 serve come ulteriore strumento di controllo fiscale.
Certificazione unica 2020 e obblighi 770 per contribuenti ordinari, minimi e forfettari
A proposito degli obblighi dichiarativi, di certificazione unica e modello 770 ricordiamo innanzitutto quello che è il riferimento normativo essenziale in materia ovvero il d.p.r. 600/1973.
Detto questo per comprendere bene tutta la materia sottostante a questo adempimento occorre partire dal presupposto che l’obbligo di certificazione unica per i compensi riguarda solo ed esclusivamente le fattispecie di cui al titolo III del d.p.r. 600/1973.
Si tratta quindi di certificare i compensi di coloro che svolgono attività professionali, ivi compresi i soggetti che, per pur producendo redditi da lavoro autonomo e professionale non sono soggetti a ritenuta (si pensi proprio al caso dei minimi e dei forfettari).
Certificazione unica 2020, 770 e quadro RS, ecco chi deve fare cosa:
Soggetti coinvolti | Obblighi Certificazione Unica e modello 770 |
---|---|
Ordinario che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà sia CU 2020 che modello 770 |
Ordinario che fattura a minimo | Il minimo compilerà sia CU che modello 770 |
Ordinario che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il modello 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Minimo che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770 |
Minimo che fattura a minimo | Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770 |
Minimo che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Forfettario che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770 |
Forfettario che fattura a minimo | Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770 |
Forfettario che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Ecco un’utile infografica che semplifica la tabella di cui sopra:
Il concetto fondamentale è che il contribuente forfettario – non essendo sostituto d’imposta non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2020.
Inoltre, i compensi erogati nei confronti di un professionista in regime dei minimi vanno indicati nella certificazione unica 2020, ma non vanno riportati nel nuovo modello 770 poiché non soggetti a ritenuta d’acconto.
Compilazione certificazione unica minimi e forfettari
In ordine alla compilazione della CU per minimi e forfettari occorre prestare molta attenzione al codice da inserire.
Nella Certificazione Unica 2020 bisognerà utilizzare due diversi codici per le somme corrisposte ai forfettari:
- codice 7, nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- codice 8, nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.
I due diversi codici serviranno per:
- codice 7: individuare le somme corrisposte non assoggettata a ritenuta e che costituiscono reddito per il forfettario;
- codice 8: individuare i redditi esenti, ovvero tutte le somme che non costituiscono reddito sottoposto a tassazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale.
È questa una delle novità principali della CU 2020. Fino allo scorso anno era unico il codice da utilizzare (codice 7), da utilizzare per certificare anche somme come eventuali rimborsi spesa ricevuti.
Certificazione Unica 2020 anche per minimi e forfettari
L’Agenzia delle Entrate ha specificato nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2020 che anche per minimi e forfettari bisognerà compilare il modello con compensi e somme percepite.
I dati dovranno essere inseriti nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica e bisognerà inserire tutte le informazioni su somme e compensi, ovvero:
- l’ammontare delle provvigioni (per gli agenti ed i rappresentanti) e dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2019 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfetario.
Specifiche indicazioni anche nel caso opposto, ovvero quando sono contribuenti titolari di partita Iva in regime dei minimo o forfettari a dover erogare compensi ai professionisti ma con alcune importanti differenze.
Attenzione, nel caso in cui i compensi siano assoggettati a contributi previdenziali occorrerà procedere come segue:
- il contributo integrativo Gestione Separata INPS del 4% concorre alla formazione del compenso ed è da riportare in certificazione unica;
- il contributo integrativo relativo alle casse professionali, invece, non deve essere riportato perché non costituisce compenso.
Vediamo quali sono le regole per la compilazione della Certificazione Unica in questi specifici casi.
Certificazione Unica 2020 anche per minimi e forfettari. Il caso inverso
Quando sono i contribuenti con partita Iva in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario si verifica la situazione inversa.
Il contribuente titolare di partita Iva regime dei minimi ex DL 98/2011 opera come sostituto d’imposta e nel suo caso gli adempimenti necessari sono i seguenti:
- versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica 2020 e del modello 770/2020.
Nel caso in oggetto bisognerà applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute: i titolari di partita Iva in regime dei minimi non devono applicare ritenuta sulle proprie fatture ma l’esonero non vale invece per quanto riguarda le fatture ricevute in quanto operano appunto come sostituti d’imposta.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge 190/2014 che erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario non operano invece come sostituti d’imposta e le regole prevedono che all’atto di erogazione di compensi ad un professionista in regime ordinario gli adempimenti siano i seguenti:
- non dovrà operare la ritenuta d’acconto e quindi non dovrà versare il relativo modello F24 (la fattura verrà quindi pagata “integralmente”, esattamente come una persona fisica non titolare di partita IVA);
- non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica e modello 770.
L’unico obbligo sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF:
- il codice fiscale e del professionista in regime ordinario cui eroga il compenso;
- l’ammontare lordo del compenso erogato.
In caso di mancato o errato invio della Certificazione Unica 2020 è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Certificazione Unica 2020 anche per minimi e forfettari. Ecco perché
Come abbiamo già specificato all’inizio dell’articolo, il motivo per cui si è stabilito che anche per minimi e forfettari sia obbligatoria la Certificazione Unica 2020 risponde esclusivamente a motivi di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’obiettivo è quello di permettere di verificare la corrispondenza tra i ricavi indicati nella dichiarazione modello Redditi persone fisiche e quanto invece risultante dalle Certificazioni Uniche predisposte dai sostituti d’imposta.
Ovviamente, in caso di mancata corrispondenza sono previste sanzioni ed il possibile avvio della fase di accertamento da parte del Fisco.(fonte:informazionefiscale.it)