Detraibilità dell’IVA sugli immobili: la strumentalità deve essere verificata in concreto
Detraibilità dell’IVA sugli immobili, fabbricati a destinazione abitativa, necessaria una concreta e sostanziale valutazione della strumentalità. Non è sufficiente un’analisi solo astratta limitata all’oggetto dell’attività d’impresa. A stabilirlo è la Corte di Cassaizone con l’Ordinanza della Cassazione numero 3396 del 12 febbraio 2020.
Ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle operazioni su fabbricati a destinazione abitativa è necessaria una concreta e sostanziale valutazione che il cespite sia strumentale – anche in funzione programmatica – all’attività d’impresa, non essendo sufficiente un’analisi solo astratta limitata all’oggetto dell’attività d’impresa. Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3396/2020.
La sentenza – La vicenda vede protagonista una società, operante nella gestione di un parco naturalistico, avverso cui l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA per l’indebita detrazione dell’imposta relativa alle spese sostenute per la ristrutturazione del fabbricato destinato ad abitazione del custode del parco.
Il ricorso presentato dalla società era stato respinto sia in primo che in secondo grado. In questa sede i giudici di merito hanno confermato la legittimità della ripresa fiscale riportata nell’atto impositivo, non potendosi riconoscere la detraibilità delle spese relative a fabbricati con destinazione abitativa in base all’accatastamento.
La contribuente proponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione della CTR, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19 bis 1, lett. i), d.P.R. 633/1972, poiché la CTR ha affermato l’indetraibilità dell’IVA corrisposta all’impresa appaltatrice di lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà soltanto perché destinato ad uso abitativo.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di doglianza e ha deciso per l’accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione della sentenza impugnata, rimandata alla CTR in diversa composizione.
Nel caso di specie la società aveva sostenuto spese di ristrutturazione sull’immobile destinato ad abitazione dei custodi, facente parte del complesso immobiliare di sua proprietà, che nella sua globalità era inerente all’esercizio della sua impresa. A seguito di tali lavori l’immobile ha mutato la destinazione, ora ad uso abitativo, e per tale ragione l’Ufficio ha negato la detraibilità dell’IVA relativa in base al disposto di cui all’art. 19 bis 1, lett. i) del D.P.R. 633/1972.
Tale norma sancisce che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne’ quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”.
A parere della società non ci sarebbero stati gli estremi per l’applicabilità di tale regime derogatorio perché detta disposizione non può essere meccanicamente applicata solo sulla base delle risultanze catastali, ma deve esserlo “in concreto”, avendo riguardo appunto alla effettiva “strumentalità” dell’immobile all’esercizio dell’attività economica cui la spesa era afferente.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la tesi difensiva della società ribadendo che, “in tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività”.
Nel procedimento in commento i giudici di legittimità hanno rilevato l’assenza di un accertamento di fatto circa la strumentalità in concreto dell’immobile in questione e, da qui, hanno ravvisato la necessità di rinviare la causa ad altro giudice tributario di appello.(fonte:informazionefiscale.it)