Bonus imprese 2020, agevolazioni assunzioni giovani e disoccupati: arriva IO Lavoro
Bonus per le imprese: il decreto ANPAL del 6 febbraio 2020 istituisce una nuova agevolazione per le assunzioni di giovani e disoccupati, denominata IO Lavoro. Di seguito requisiti ed istruzioni per fare domanda.
Bonus imprese, nuove agevolazioni in arrivo per le assunzioni di giovani e disoccupati.
È il decreto ANPAL n. 44 del 6 febbraio 2020 ad istituire IO Lavoro, incentivo rivolto ai datori di lavoro privati ed in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Alle imprese che assumono disoccupati il decreto ANPAL destina un bonus pari all’importo massimo di 8.060 euro, limite da calcolare per i 12 mesi di spettanza delle agevolazioni e da riparametrare in base al periodo di assunzione.
Il nuovo bonus IO Lavoro dell’ANPAL sarà fruibile previa presentazione di domanda all’INPS, secondo le regole operative che dovranno esser disposte con apposita circolare.
Il bonus disciplinato dal decreto ANPAL spetterà per le assunzioni di giovani dai 16 ai 24 anni. L’assunzione di disoccupati di età superiore ai 25 anni è invece ammessa per i lavoratori privi di impiego da almeno 6 mesi.
Bonus imprese 2020, agevolazioni assunzioni giovani e disoccupati: arriva IO Lavoro
Il decreto ANPAL datato 6 febbraio 2020 istituisce un nuovo bonus occupazionale per le imprese che assumono.
Il bonus IO Lavoro sarà gestito dall’INPS, e spetterà per le assunzioni di giovani e disoccupati effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020.
Il bonus spetterà per le assunzioni di lavoratori in stato di disoccupazione e nel rispetto dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
Il bonus sarà riconosciuto esclusivamente per l’assunzione di soggetti che non hanno avuto rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro negli ultimi sei mesi.
L’incentivo per le nuove assunzioni spetterà per le imprese ubicate in tutte le Regioni d’Italia. Il decreto ANPAL specifica infatti che il bonus IO Lavoro sarà riconosciuto qualora la sede di lavoro sia ubicata:
- nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Sebbene l’importo massimo del bonus sia unico e non vi siano differenziazioni in relazione a sede di lavoro e residenza del lavoratore da assumere, sono diversi gli importi massimi stanziati.
Per l’erogazione del bonus IO Lavoro sarà impegnato un importo massimo pari a 329.400.000,00 euro, così suddiviso:
- 234.000.000,00 euro per le regioni “meno sviluppate”;
- 12.400.000,00 euro per le regioni “più sviluppate” ;
- 83.000.000,00 euro da suddividersi tra le regioni “meno sviluppate” e quelle “in transizione”.
Bonus imprese 2020, IO Lavoro per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato ed apprendistato
Il bonus IO Lavoro sarà riconosciuto alle imprese che effettuano nuove assunzioni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 con le seguenti tipologie di contratto:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante.
Il nuovo bonus ANPAL sarà riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale, così come nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Ovviamente, in tale fattispecie, non è richiesto il requisito della disoccupazione.
L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Bonus fino a 8.060 euro per le imprese: IO Lavoro per i primi 12 mesi di assunzione
Il bonus IO Lavoro, pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – ad esclusione di premi e contributi INAIL – sarà riconosciuto per i primi 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro per lavoratore.
L’importo massimo del bonus per le imprese sarà riparametrato ed applicato su base mensile e, in caso di lavoro part-time, il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, eccetto nei casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
Bonus assunzioni imprese 2020, domanda INPS
Per accedere al bonus IO Lavoro, le imprese dovranno presentare domanda preliminare di ammissione all’INPS in modalità telematica, avvalendosi della modulistica che verrà messa a disposizione dall’Istituto.
Nel modulo bisognerà indicare i dati dell’assunzione già effettuata o da effettuare.
L’INPS, prima di procedere all’autorizzazione alla fruizione del bonus per le nuove assunzioni, effettuerà le seguenti operazioni:
- determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
- verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
- accerta la disponibilità residua delle risorse;
- comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione INPS, il datore di lavoro dovrà effettuare l’assunzione e, successivamente, confermare la prenotazione del bonus.
L’incentivo sarà fruibile mediante conguaglio sulle denunce contributive Uniemens.
Il nuovo bonus per le imprese che assumono potrà essere cumulato con l’incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di 8.060 euro annui.
Il cumulo è ammesso nel limite massimo di intensità per gli aiuti di stato con gli altri incentivi previsti per i datori di lavoro con sede nelle Regioni del Sud. (fonte:informazionefiscale.it)