Congedo parentale Inps: domanda e istruzioni

Congedo parentale 2019: requisiti, istruzioni e come fare domanda INPS. Tutte le informazioni sulla maternità facoltativa e le regole sull’importo dell’indennità riconosciuta.

Il congedo parentale, anche noto come maternità facoltativa, può essere richiesto anche nel 2019presentando domanda INPSqualora si sia in possesso di specifici requisiti.

A differenza del congedo obbligatorio di maternità o paternità, il congedo facoltativoprevede l’erogazione da parte dell’INPS di un’indennità parziale rispetto allo stipendio riconosciuto mensilmente.

Di seguito vedremo punto per punto come funziona il congedo parentale per madre e padre, e quali sono le condizioni per poter fare domanda all’INPS nel 2019.

Specifichiamo da subito che la richiesta della maternità facoltativa può essere presentata da lavoratrici e lavoratori dipendenti entro i primi 12 anni di vita del figlio.

Il periodo massimo di congedo parentale che può essere richiesto da madre e padre del bambino è pari, di norma, a 10 mesi, e durante l’astensione dal lavoro si ha diritto a beneficiare di un’indennità di retribuzione, che dovrà essere richiesta entro un anno presentando domanda all’Inps.

Il calcolo dell’importo del congedo parentale riconosciuto dall’Inps deve essere effettuato sulla base di diversi fattori: età del figlio al momento della fruizione del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, reddito individuale del genitore alla data di richiesta.

Con il Jobs Act è stata introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore mentre, per madri e padri lavoratori dipendenti della scuola sono previste regole diverse e di maggior favore sull’importo della retribuzione riconosciuta nei primi 30 giorni di fruizione del congedo parentale Inps.

Congedo parentale INPS 2019

  • Congedo parentale Inps: cos’è, domanda e istruzioni
  • Chi può richiedere il congedo parentale Inps
  • Congedo parentale Inps 2019: durata e istruzioni maternità facoltativa
  • Congedo parentale ad ore
  • Indennità di congedo parentale: come si calcola la retribuzione
  • Domanda congedo parentale Inps: ecco come fare
  • Congedo parentale Inps scuola: indennità al 100% nei primi 30 giorni

Di seguito vediamo per punti come funziona il congedo parentale, qual è l’importo dell’indennità di retribuzione riconosciuta e quali sono le istruzioni e le regole per presentare domanda Inps.

Congedo parentale Inps: cos’è, domanda e istruzioni

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativa: ne hanno diritto sia le madri che padri lavoratori dipendenti ma, a differenza del periodo di congedo di maternità o del congedo di paternità non devono esser per forza fruiti.

Si tratta di un periodo di astensione facoltativa dall’attività lavorativa che può essere richiesto, per un periodo massimo di 10 mesi cumulati tra madre e padre, presentando domanda Inps, passo fondamentale per beneficiare dell’indennità di retribuzione riconosciuta dalla legge. 

Il congedo parentale facoltativo Inps retribuito può essere richiesto fino al compimento di 6 anni da tutti i lavoratori dipendenti, mentre il diritto a beneficiare dell’indennità Inps è riconosciuto fino agli 8 anni nel rispetto di specifici requisiti di reddito e viene meno a partire dagli 8 anni e 1 giorni ai 12 anni del bambino.

Chi può richiedere il congedo parentale Inps

Il congedo parentale è un diritto riconosciuto sia alla madre che al padre del figlio. Possono richiederlo i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato (anche ex IPSEMA), con regole più favorevoli sul calcolo dell’indennità di congedo per i dipendenti della scuola.

Ci sono tuttavia specifiche categorie di lavoratori che non possono presentare domanda di congedo parentale, ovvero i genitori lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio. 

Inoltre non hanno diritto a beneficiare dell’indennità di congedo parentale i genitori disoccupati e sospesi.

Congedo parentale Inps 2019: durata e istruzioni maternità facoltativa

Madre e padre lavoratori dipendenti del settore statale o privato possono richiedere l’indennità Inps di congedo parentale in caso di astensione facoltativa dal lavoro entro i primi 12 anni di vita del figlio.

La durata del congedo parentale è di un massimo di 10 mesi, periodo complessivo che deve essere calcolato in cumulo tra madre e padre. I mesi di astensione facoltativa riconosciuta ai genitori salgono a 11 se il padre si astiene dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi.

Sulla base delle istruzioni dell’Inps, il diritto al congedo parentale spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.

Le stesse regole e istruzioni valgono per i genitori adottivi o affidatari: in questo caso, tuttavia, il limite di 12 anni per richiedere il congedo parentale non è legato all’età del minore ma agli anni di ingresso in famiglia. 

Tuttavia si avrà diritto a beneficiare dell’indennità Inps non oltre il compimento dei 18 anni del figlio.

Congedo parentale ad ore

I lavoratori dipendenti possono richiedere anche il congedo parentale ad ore, secondo le regole previste dal CCNL di settore ovvero secondo quanto stabilito dal Jobs Act nel caso di mancanza di indicazione del contratto collettivo.

Il Jobs Act prevede che in assenza di istruzioni nel contratto collettivo, anche aziendale, i lavoratori dipendenti possono richiedere il congedo parentale ad ore per metà dell’orario medio di lavoro calcolato in base al periodo di paga del mese precedente. 

Secondo quanto previsto dal Jobs Act, il dipendente può altresì richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per il periodo di congedo spettante, con una riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50%.

Indennità di congedo parentale: come si calcola la retribuzione

I lavoratori dipendenti che intendono fruire del congedo parentale Inps dovranno presentare domanda entro un anno a partire dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile, pena la perdita del diritto alla retribuzione.

Secondo le istruzioni Inps, il calcolo dell’indennità di retribuzione spettante nel periodo di congedo parentale deve essere così effettuato:

  • indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
  • indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Domanda congedo parentale Inps: ecco come fare

Per richiedere l’indennità di congedo parentale bisognerà presentare domanda Inps prima dell’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

In caso di presentazione dopo l’inizio del congedo saranno retribuiti soltanto i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

La domanda di congedo parentale dovrà essere presentata in modalità telematica all’Inps, accedendo alla sezione del sito dedicata.

Per compilare la domanda di congedo parentale Inps bisognerà accedere alla sezione “Acquisizione domande” e selezionare la propria categoria di lavoratore o lavoratrice.

Dopo aver compilato domanda sarà possibile procedere con l’invio della richiesta di indennità di congedo parentale Inps.

Si potrà annullare la domanda inserita ovvero consultare le domande inviate grazie alle diverse funzioni disponibili sulla sezione del portale Inps dedicate alle domande di congedo parentale.

Per poter presentare domanda di congedo parentale in modalità telematica è necessario essere in possesso di PIN Inps, SPID o CNS. I lavoratori non muniti delle credenziali di accesso al portale dell’Istituto possono fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ad anticipare la retribuzione al lavoratore sarà il proprio datore di lavoro. 

L’indennità di congedo parentale è pagata direttamente dall’Inps per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.

Congedo parentale Inps scuola: indennità al 100% nei primi 30 giorni

dipendenti della scuola beneficiano di regole specifiche sul calcolo dell’indennità di congedo parentale, per effetto di quanto previsto dal Contratto di categoria.

I lavoratori della scuola hanno infatti diritto a beneficiare di un’indennità pari al 100% della retribuzione nei primi 30 giorni di fruizione del congedo parentale.

Tali regole, unite con le novità introdotte con il Jobs Act, danno diritto di beneficiare a madri e padri lavoratori della scuola di un indennità di congedo parentale così calcolata:

  • indennità pari al 100% nei primi 30 gg di congedo per i primi 12 anni di vita del bambino;
  • indennità pari al 30% della retribuzione per i restanti periodi e fino al compimento di 6 anni di vita del figlio;
  • indennità pari al 30% se il congedo parentale è richiesto fino agli 8 anni di vita del figlio e solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo Inps;
  • nessuna indennità se il congedo è richiesto dagli 8 ai 12 anni di vita del figlio.(fonte: informazionifiscali.it)

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