IMU e TASI, scadenza acconto il 17 giugno. Chi paga, esenzioni ed agevolazioni

Scadenza in arrivo per IMU e TASI, con milioni di contribuenti che entro il 17 giugno 2019 dovranno pagare l’acconto delle due imposte sulla casa. Facciamo il punto su chi paga e quali sono le esenzioni ed agevolazioni previste.

IMU e TASI, si avvicina la prima scadenza del 2019. Entro il 17 giugno (il 16 è domenica) i contribuenti dovranno versare l’acconto delle due imposte sulla casa.

Il secondo appuntamento sarà a dicembre, quando accanto al saldo per molti vi sarà anche l’amara sorpresa del conguaglio e di possibili aumenti dovuti allo sblocco delle aliquote introdotto dalla Legge di Bilancio 2019.

Poco cambia per il calcolo della prima rata, tenuto conto che molti Comuni non hanno ancora pubblicato le nuove delibere (attese entro il 28 ottobre). Qualche certezza resta in tema di esenzioni ed agevolazioni, così come resta inalterato il perimetro di chi paga l’acconto IMU e TASI in scadenza il 17 giugno.

Sono pressoché identiche le regole per il versamento dell’acconto di IMU e TASI, salvo i diversi codici tributo da utilizzare per chi paga con modello F24 e la ripartizione della TASI tra inquilini e proprietari.

Facciamo quindi il punto su tutte le istruzioni da tenere a mente in vista della scadenza del 17 giugno 2019.

Scadenza IMU e TASI, il 17 giugno alla cassa per l’acconto

Se di norma la scadenza dell’acconto IMU e TASI è fissata al 16 giugno di ogni anno, nel 2019 slitta di un giorno cadendo di domenica. Entro lunedì 17 giugno i possessori di una seconda casa, di prima casa di lusso, così come le società e chi vive in affitto (in specifici casi) dovranno versare la prima rata delle due imposte sulla casa.

Le scadenze che riguardano IMU e TASI sono due:

  • la prima (acconto) è fissata come anticipato al 16 giugno (17 giugno nel 2019);
  • la seconda (saldo) è fissata al 16 dicembre.

Il primo passo da compiere per i tanti soggetti tenuti al versamento delle due imposte è verificare le delibere del proprio Comune sul sito del MEF, per capire quali sono le aliquote da utilizzare per il calcolo e se, rispetto alle regole dell’anno precedente, vi sono state modifiche (aumenti o riduzioni).

Il tema degli aumenti di IMU e TASI ha dominato la scena negli ultimi mesi, perché per via della mancata proroga del blocco delle aliquote dei tributi locali, gli Enti potranno scegliere liberamente se aumentare le aliquote (entro i limiti massimi previsti per legge).

Nella maggior parte dei casi, sarà in sede di calcolo e versamento del saldo che la situazione si complicherà. Fino al 28 ottobre i Comuni potranno pubblicare le nuove delibere e, in caso di aumenti, sarà necessario versare la differenza rispetto al calcolo effettuato in sede di versamento della prima rata.

Il “balletto delle aliquote” IMU e TASI non cambia tuttavia le regole generali ed è bene approfondire su chi paga e quali le agevolazioni ed esenzioni fiscalipreviste per il 2019.

Acconto IMU e TASI 2019, chi paga entro la scadenza del 17 giugno

soggetti obbligati a pagare l’acconto IMU e TASI nel 2019 sono tutti coloro che possiedono o detengono un immobile. Rientrano nella categoria di contribuenti chiamati alla cassa entro la scadenza del 17 giugno tutti coloro che detengono un diritto reale sulla casa o sul terreno, anche in caso di residenza all’estero per le persone fisiche ovvero di società con sede legale in un Paese diverso dall’Italia.

Tuttavia non sono dovute IMU e TASI sulla prima casa (l’abitazione principale), ovvero quella in cui il contribuente dimora e ha la residenza anagrafica. Anche in possesso dei requisiti di cui sopra, le due imposte si pagano se la prima casa rientra tra gli immobili di lusso.

Riportiamo di seguito un’utile tabella riepilogativa che illustra caso per caso chi paga l’IMU e la TASI in relazione alla tipologia di fabbricato:

Tipologia fabbricato IMU TASI
abitazione principale cat. catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 esclusa esclusa
abitazione principale cat. catastali A/1, A/8 e A/9 soggetta a imposta soggetta a imposta
altri fabbricati soggetti a imposta soggetti a imposta
fabbricati rurali strumentali esclusi soggetti a imposta
aree fabbricabili soggette a imposta soggette a imposta
terreni agricoli soggetti a imposta esclusi

Scadenza IMU e TASI 2019, chi non paga l’acconto. Esenzioni e riduzioni

Non sempre chi possiede o detiene una casa o un fabbricato è tenuto al versamento di IMU e TASI.

Oltre all’abitazione principale, l’esenzione IMU si applica nei seguenti casi:

  • unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture;
  • casa coniugale assegnata al coniuge dal provvedimento del giudice in caso di separazione o divorzio;
  • unità immobiliare in possesso del personale di servizio permanente delle Forze armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
  • una sola unità immobiliare di proprietà di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE solo se già pensionato nel Paese dove risiede e se l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso.

Per quel che riguarda la TASI, non si paga per gli immobili che rientrano nelle seguenti categorie:

  • sono di proprietà indivisa di cooperative edilizie e che sono abitazione principale dei soci;
  • sono stati classificati come alloggi sociali;
  • sono dimora coniugale assegnata dalla sentenza del giudice in caso di divorzio o separazione;
  • sono proprietà delle forze armate senza essere però locati;
  • rifugi alpini non custoditi, punti d’appoggio e bivacchi;
  • terreni agricoli;
  • sono di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, non essendo locati (esenzione prevista soltanto qualora il Comune abbia previsto una specifica assimilazione ad abitazione principale).

IMU e TASI, per gli immobili in comodato d’uso c’è lo sconto del 50%

Accanto alle esenzioni, la legge prevede alcune agevolazioni nel calcolo IMU e TASI, anche nel 2019, e una di queste riguarda la seconda casa concessa in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado.

L’agevolazione, che consiste in uno sconto del 50% dell’importo dovuto (da applicare mediante una riduzione della base imponibile per il calcolo, spetta nel caso in cui l’immobile venga concesso in comodato d’uso gratuito tra genitori o figli nel rispetto di specifici requisiti:

  • l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
  • l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
  • il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso;
  • il comodante deve presentare la dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti sopra indicati.

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2016 è prevista una riduzione del 25% per le unità immobiliari locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che dunque è dovuta in misura pari al 75% dell’imposta determinata sulla base delle aliquote stabilite dal comune.

IMU e TASI con regole diverse in caso di affitto

Assodato che l’inquilino non paga mai l’IMU, per la TASI sono previste regole differenti. In questo caso – ed in quota parte – anche chi vive in una casa in affitto è tenuto al versamento della tassa sui servizi indivisibili.

Se l’affittuario o l’occupante ha come prima casa l’immobile in questione è esentato dal versamento della TASI. Nel caso ciò non avvenga ciascuno dei due soggetti dovrà provvedere al pagamento della propria quota.

In assenza di particolari regolamenti comunali la TASI relativa all’immobile deve essere pagata per il 90% da parte del proprietario e per il 10% da parte dell’occupante. A seconda del comune quest’ultima percentuale può salire fino al 30% provocando la relativa diminuzione dell’importo dovuto dal proprietario del diritto reale sull’immobile.(fonte:informazionefiscale.it)

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