Domanda disoccupazione agricola INPS 2019: scadenza il 1° aprile

Domanda disoccupazione agricola INPS 2019, scadenza fissata al 1° aprile per richiedere l’indennità riconosciuta ai lavoratori del settore agricoltura. Ecco le istruzioni per presentare l’istanza.

Domanda disoccupazione agricola INPS 2019: la scadenzaper l’invio è fissata al 1° aprile 2019.

L’INPS, con il comunicato stampa pubblicato in data odierna, 19 marzo, ricorda che l’ultimo giorno per fare domanda e per richiedere l’indennità di disoccupazione agricola è posticipato dal 31 marzo al 1° aprile.

Così come per tutti gli adempimenti che cadono in un giorno festivo, anche la scadenza per fare domanda di disoccupazione agricola viene rinviata a lunedì, in quanto per l’appunto il 31 marzo cade di domenica.

Per ottenere l’indennità di disoccupazione, i lavoratori impiegati in agricoltura dovranno tenere bene a mente la scadenza del 1° aprile, in quanto si tratta della data ultima per poter fare domanda. Le richieste inviate in data successiva non saranno ritenute valide.

Di seguito tutte le istruzioni per fare domanda e il riepilogo dei requisitiprevisti per richiedere la disoccupazione agricola INPS 2019.

Domanda disoccupazione agricola INPS 2019: scadenza il 1° aprile

L’ultimo giorno utile per presentare domanda e richiedere l’indennità di disoccupazione agricola slitta dal 31 marzo al 1° aprile 2019.

L’INPS, con il comunicato stampa del 19 marzo 2019, ricorda che non saranno ritenute valide le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate in data successiva al 1° aprile 2019, scadenza perentoria da rispettare per quanti rientrano tra i beneficiari della prestazione.

La domanda per il riconoscimento della disoccupazione potrà essere presentata all’INPS nelle seguenti modalità:

  • online, mediante i servizi telematici disponibili sul sito dell’INPS, accessibili direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, di PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • tramite gli enti di patronato;
  • chiamando il Contact Center al numero 803.164 se si utilizza una linea fissa o al numero 06.164.164 se la chiamata avviene da rete mobile (in quest’ultimo caso la chiamata è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore).

Si ricorda che, come di consueto, il lavoratore agricolo che presenterà domanda sarà tenuto a conservare l’istanza cartacea presentata ed i documenti originali trasmessi all’INPS direttamente, tramite la procedura online, ovvero per il tramite degli enti di patronato.

Disoccupazione agricola INPS 2019: requisiti per fare domanda

La disoccupazione agricola è l’indennità riconosciuta di diritto agli operai che lavorano in agricoltura e che risultano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

A differenza di quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, per la disoccupazione agricola è necessario rispettare una specifica scadenza annua, che è fissata per l’appunto al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

Tale termine è rinviato al giorno lavorativo immediatamente successivo qualora cada in un giorno festivo o di domenica, come appunto previsto nel 2019.

L’indennità di disoccupazione per gli operai che lavorano in agricoltura spetta ai seguenti soggetti:

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.

Così come specificato dall’INPS, è necessario rispettare specifici requisiti per poter fare domanda di disoccupazione agricola, ovvero:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).

Per raggiungere i 102 contributi giornalieri nel biennio possono essere utilizzati anche quelli figurativi riconosciuti per la maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale.

Si ricorda inoltre che l’indennità riconosciuta viene erogata dall’INPS in un’unica soluzione ed è pari al 40% della retribuzione di riferimento, con detrazione del 9% per un massimo di 150 giorni a titolo di contributo di solidarietà.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’importo riconosciuto è pari al 30% della retribuzione effettiva, somma dalla quale non si applica la trattenuta per il contributo di solidarietà.

Per ulteriori dettagli si rimando al sito dell’INPS e alla sezione dedicata alla disoccupazione agricola.(informazionefiscale.it)

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