Ecobonus auto ed ecotassa: come funzionano agevolazioni e imposte
Ecobonus auto ed ecotassa dal 1° marzo 2019: come funzionano agevolazioni e imposte. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a poche ore dall’entrata in vigore con la risoluzione numero 32/E del 2019.
Ecobonus auto ed ecotassa dal 1° marzo 2019: come funzionano le agevolazioni e l’imposta. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bonus per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi e sulla tassa da versare in base alle emissioni di CO2 della vettura. Si fissano alcuni punti fermi sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio a poche ore dalla loro entrata in vigore con la risoluzione numero 32/E del 28 febbraio 2019.
La legge numero 145 del 2018 introduce, con i commi dal 1031 al 1047 dell’articolo 1, misure per incentivare l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di biossido di carbonio, ecobonus auto, e penalizzare con il pagamento di un’imposta l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia, ecotassa.
Anche il Ministero dello Sviluppo Economico, a poche ore dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, interviene sul tema: dalle ore 12.00 di oggi, 1° marzo, sarà online la piattaforma dedicata all’Ecobonus che i concessionari dovranno utilizzare per richiedere gli incentivi.
Di seguito come funzionano le novità introdotte per favorire la mobilità verde:
- Ecobonus auto: come usufruire dell’incentivo per l’acquisto del veicolo
- Ecobonus auto: gli adempimenti per usufruire dell’incentivo
- Ecobonus auto: le detrazioni per l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici
- Ecobonus: gli incentivi per le moto non inquinanti
- Ecotassa dal 1° marzo: le indicazioni per applicare l’imposta
Ecobonus auto: come usufruire dell’incentivo per l’acquisto del veicolo
Sul nuovo sistema di bonus/malus si attendeva il decreto attuativo del MEF, che non è ancora arrivato, intanto l’Agenzia delle Entrate ha fornito le sue indicazioni su agevolazioni e penalizzazioni.
Come si legge nel comunicato stampa pubblicato il 28 febbraio 2019, la risoluzione numero 32/E chiarisce le regole e il meccanismo per usufruire del contributo per l’acquisto di un veicolo nuovo a basse emissioni e per la detrazione sulle spese delle colonnine per i veicoli elettrici, come funzionano gli incentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti e come si paga l’ecotassa per quelli più inquinanti.
Partendo degli incentivi, la Legge di Bilancio introduce l’ecobonus auto: chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, ha diritto a un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) dai 1.500 e i 6.000 euro. Per usufruire del bonus il prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice deve essere inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
La rottamazione di un’automobile omologata alle classi Euro 1, 2, 3 e 4 fa crescere l’importo del contributo.
L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e segue un particolare meccanismo a cascata:
- il contributo viene corrisposto all’acquirente dal venditore compensando il prezzo di acquisto;
- a sua volta il contributo viene rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo;
- le imprese costruttrici o importatrici recuperano l’importo sotto forma di credito d’imposta presentando il modello F24 con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Nella risoluzione 32/E si chiariscono alcuni concetti importati, in particolare si definisce l’impresa costruttrice. “Il costruttore del veicolo è colui che detiene l’omologazione del veicolo (cfr. articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) e rilascia all’acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità ad ogni effetto di legge (cfr. articolo 76 del decreto legislativo n. 285 del 1992”).
Anche in merito al listino prezzi occorre una precisazione: nel caso in cui il listino prezzi ufficiale della casa produttrice indichi prezzi in una valuta diversa dall’euro, al fine di determinare i presupposti per l’applicazione del contributo (ossia, il prezzo inferiore a 50.000 euro), in un’ottica di semplificazione dei rapporti tra privati, si potrà tener conto del cambio delle valute estere accertato, su conforme parere della Banca d’Italia, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell’autovettura.
Ecobonus auto: gli adempimenti per usufruire dell’incentivo
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate stabilisce anche una serie di adempimenti necessari per accedere all’incentivo.
Le imprese costruttrici o importatrici sono obbligate a conservare una copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, trasmesse dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.
Se insieme all’acquisto avviene la consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria, il venditore deve trasmettere alle imprese costruttrici anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell’estratto cronologico e l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione.
Nel caso in cui il veicolo usato consegnato dall’acquirente non sia, entro 15 giorni, avviato alla demolizione dal venditore o non sia richiesta dal venditore la cancellazione per demolizione, il comma 1034 prevede il non riconoscimento del contributo: l’impresa produttrice o importatrice del veicolo non potrà beneficiare del corrispondente credito d’imposta.
Le
novità sull’Ecobonus e sugli adempimenti nell’ultimo giorno di
febbraio non arrivano solo dall’Agenzia delle Entrate ma anche
dal Ministero
dello Sviluppo Economico:
con la notizia
pubblicata il 28 febbraio 2019,
infatti, si informano i concessionari che dalle
ore 12.00 del 1° marzo sarà
online la piattaforma
dedicata all’Ecobonus.
In
questa fase gli interessati potranno solo
iscriversi e caricare i propri dati identificativi.
Dopo specifica comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, si aprirà la seconda fase e si potrà inserire l’ordine
per prenotare i contributi.
Ecobonus auto: le detrazioni per l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici
Tra gli incentivi alla mobilità verde, anche le agevolazioni per l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Con la Legge di Bilancio 2019, si introduce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, inclusi i costi per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.
Nella risoluzione le caratteristiche della detrazione:
- bisogna ripartirla tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;
- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute;
- si calcola su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
L’agevolazione
si applica a colonnine
dotate di uno o più punti di ricarica di
potenza standard non accessibili al pubblico.
Per tutti
i dettagli
operativi,
poi, il documento rimanda al decreto del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, che
dovrebbe essere pubblicato a breve.
Ecobonus: gli incentivi per le moto non inquinanti
La mobilità verde con la Legge di Bilancio è premiata non solo su quattro ruote, ma anche su due.
Chi compra in Italia nel corso del 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e consegna per la rottamazione un veicolo delle categorie euro 0, euro 1 o euro 2, di cui è proprietario o utilizzatore (leasing finanziario) da almeno 12 mesi, ha diritto a un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.
Il bonus, anche in questo caso non cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, verrà successivamente rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che poi recuperano la somma sotto forma di credito d’imposta.
Per accedere al beneficio, le imprese costruttrici o importatrici devono rispettare specifici obblighi di conservazione dei documenti.
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, conservano la seguente documentazione, che viene trasmessa dal venditore:
- copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
- copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
- originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista.
Ecotassa dal 1° marzo: le indicazioni per applicare l’imposta
Le novità della Legge di Bilancio premiano chi acquista un veicolo che rispetta l’ambiente e penalizzano chi, invece, guida un’auto con alte emissioni di CO2.
E infatti ai veicoli nuovi di categoria M1 acquistati, anche in leasing, fra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 con alte emissioni di Co2 (superiori a 160 g/km) si applica una tassa progressiva parametrata alla quantità di grammi di CO2 emessi per chilometro. Gli scaglioni previsti sono 4 e si va da unminimo di 1.100 euro a un massimo di 2.500 euro.
L’imposta si applica anche ai veicoli, già immatricolati all’estero, che poi vengono immatricolati Italia.
Il 26 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta, ma a due giorni dall’entrata in vigore della tassa ancora non erano chiari i termini per il pagamento e le regole da adottare in questo periodo di transizione, soprattutto per quanto riguarda i veicoli esteri.
Anche se l’atteso decreto attuativo non è ancora arrivato, con la risoluzione numero 32/E del 28 febbraio l’Agenzia delle Entrate aggiunge qualche informazione in più sul funzionamento dell’ecotassa.
Prima di tutto viene stabilito il termine per il pagamento: l’imposta va versata entro il giorno di immatricolazione del veicolo.
Poi chiarisce che l’imposta è dovuta solo nel caso in cui l’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione del veicolo debbono avvengano entrambi nell’arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell’imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.
E si specifica che per quanto riguarda il requisito dell’acquisto, rileva anche l’acquisto del veicolo nuovo effettuato all’estero.(fonte:informazionefiscale.it)